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Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria (articolo 5). L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Queste disposizioni si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in Scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007 n. 244 e la data di entrata in vigore del decreto legge 137/2008.
Valutazione del comportamento degli studenti (articolo 2). Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale sarà valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Un decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca preciserà i criteri e modalità applicative per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente.